Regolamento Generale Corso Triennale
Il presente Regolamento Generale disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e le modalità di frequenza del Corso Triennale in Osteopatia erogato dall'Accademia di Medicina Osteopatica "Alessandro IV", ente di formazione privata operante in ambito osteopatico
Il Corso costituisce percorso formativo privato, non universitario, non abilitante e non sostitutivo dei percorsi di formazione e abilitazione previsti dall'ordinamento giuridico italiano per l'esercizio delle professioni sanitarie.
Il presente Regolamento ha natura normativa interna ed è vincolante per tutti gli studenti iscritti al Corso.
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina:
- l'organizzazione didattica del Corso Triennale in Osteopatia;
- le modalità di accesso e frequenza;
- i diritti e doveri degli studenti;
- il sistema di valutazione;
- il tirocinio clinico;
- i poteri organizzativi dell'Accademia.
Art. 2 – Natura giuridica del Corso
- Il Corso Triennale in Osteopatia è un percorso formativo privato.
- Il Corso non rilascia titoli universitari ma equipollenti.
- Il diploma rilasciato al termine del Corso ha valore di attestazione formativa privata.
- Il Corso non abilita direttamente all'esercizio della professione sanitaria di osteopata ma consente l'iscrizione all'elenco speciale ai sensi della normativa vigente.
- L'eventuale abilitazione professionale è subordinata esclusivamente a percorsi ed esami di Stato disciplinati da leggi, decreti o regolamenti pubblici.
Art. 3 – Obiettivi formativi
Il Corso è finalizzato a fornire una formazione teorica, pratica e clinica in ambito osteopatico, nel rispetto delle conoscenze scientifiche, delle evidenze disponibili e dei principi etici e deontologici.
Art. 4 – Struttura e durata del Corso
- Il Corso ha durata triennale.
- Il monte ore complessivo è indicativo e
articolato in:
• didattica teorica;
• attività pratiche;
• tirocinio clinico;
• studio individuale;
• prova finale. - L'articolazione annuale e il Piano di Studi sono contenuti nell'Allegato A.
Art. 5 – Modalità di erogazione della didattica
· Le attività didattiche caratterizzanti osteopatiche sono svolte prevalentemente in presenza.
· Le discipline teoriche e propedeutiche possono essere erogate anche in modalità telematica.
- L'Accademia si riserva la facoltà di modificare modalità, calendari e sedi per esigenze organizzative o normative.
Art. 6 – Corpo docente
- Il corpo docente è composto da professionisti qualificati, docenti, medici, ricercatori e operatori sanitari.
- L'eventuale mancata iscrizione ad albi professionali non incide sulla legittimità dell'attività didattica.
- L'Accademia garantisce competenza, esperienza e coerenza scientifica del corpo docente.
Art. 7 – Frequenza obbligatoria
- La frequenza alle attività didattiche e di tirocinio è obbligatoria.
- La percentuale minima di frequenza è stabilita annualmente dall'Accademia.
- Il mancato raggiungimento della frequenza minima comporta l'impossibilità di sostenere le verifiche.
Art. 8 – Valutazioni ed esami interni
- Sono previste verifiche intermedie e finali.
- Le valutazioni hanno esclusivo valore interno.
- Il mancato superamento di una verifica non comporta effetti giuridici esterni.
Art. 9 – Tirocinio clinico
- Il tirocinio è parte integrante del percorso.
- È svolto sotto supervisione.
- Non costituisce attività sanitaria autonoma.
- Non configura rapporto di lavoro.
Art. 10 – Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato scritto o clinico con finalità
formative.
Art. 11 – Diritti dello studente
Lo studente ha diritto a:
• ricevere la formazione prevista;
• accedere alle strutture didattiche;
• ottenere attestazioni di frequenza.
Art. 12 – Doveri dello studente
Lo studente è tenuto a:
• rispettare il Regolamento;
• mantenere comportamento etico;
• adempiere agli obblighi amministrativi.
Art. 13 – Sanzioni disciplinari
L'Accademia può adottare provvedimenti disciplinari in caso di violazioni.
Art. 14 – Modifiche regolamentari
L'Accademia si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento per esigenze normative o organizzative.
Art. 15 – Foro competente
Per ogni controversia è competente il Foro del luogo della sede legale dell'Accademia.
Art. 16 – Disposizioni finali
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione ed è parte integrante della documentazione ufficiale del Corso.
